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Impresa familiare

La costituzione dell’Impresa familiare" presuppone - ai sensi e per effetto delle vigenti discipline civilistica (art. 230 bis C.C.) e fiscale (art. 5 DPR 29 settembre 1973 n. 597 ed ora art. 5 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 - T.U.I.R.) - che i "familiari" iscritti nella impresa stessa svolgano la loro attività con carattere di abitualità e di prevalenza.

In particolare dalla precisa disposizione normativa sopra richiamata - i cui principi vanno recettiziamente accolti anche per i conseguenti riflessi previdenziali sui destinatari della norma stessa - discende l'obbligo, per i suddetti "familiari", dell'iscrizione nelle gestioni di appartenenza (salvo non si sia in presenza di rapporto societario o di lavoro subordinato), con il conseguente versamento dei relativi contributi.

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi vanno determinati nella seguente maniera:

Imprese familiari legalmente costituite: il titolare deve calcolare il contributo sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali. I collaboratori verseranno sul reddito denunciato da ciascuno di essi ai fini fiscali.

Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali . In ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa. I collaboratori verseranno sul reddito attribuito a ciascuno di essi dal titolare.


Per le imprese artigiane, la Corte Costituzionale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n° 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2, secondo comma, della citata legge n° 463 nella parte in cui non considera assicurabili nella gestione suddetta i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado. La sentenza (n° 485/92, confermata con sent. n° 170/94) e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1993. Pertanto, a decorrere dal gennaio 1993, i soggetti in precedenza indicati debbono essere considerati soggetti all'obbligo assicurativo, sempreché, ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti previsti ai quali la legge subordina la nascita dell'obbligo assicurativo.

Per gli esercenti le attività commerciali, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n° 613, è estesa dall’1/1/1997 ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.